Art. 10.
(Riconoscimento e regolamentazione della disciplina medica denominata fitoterapia).

      1. La fitoterapia è una disciplina medica specialistica.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'oggetto dell'insegnamento della fitoterapia da inserire nei corsi di laurea di medicina e chirurgia, medicina veterinaria e odontoiatria.
      3. Nell'ambito della loro autonomia le università istituiscono, nei corsi di laurea in farmacia e scienze biologiche, insegnamenti di farmacologia e di tossicologia delle sostanze vegetali, galenica clinica e fitoterapia.
      4. Il Ministro dell'università e della ricerca istituisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la scuola di specializzazione

 

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in fitoterapia, riservata ai laureati in medicina e chirurgia, della durata di tre anni.
      5. I percorsi didattici e formativi della scuola di cui al comma 4 sono finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze relative a: etnobotanica, storia della medicina, botanica farmaceutica, fitochimica, tecnologia estrattiva, analisi di qualità, galenica clinica, farmacologia e tossicologia delle sostanze vegetali, evidenze scientifiche in fitoterapia, fitoterapia clinica, valutazione di farmaco-economia.
      6. Il programma della scuola di cui al comma 4 prevede altresì l'effettuazione di tirocini pratici in strutture specialistiche ospedaliere e universitarie relativamente alle materie oggetto degli insegnamenti di cui al comma 3 e alla fitoterapia clinica.
      7. Tutti i medici possono esercitare la fitoterapia nell'ambito della prevenzione e della cura delle malattie umane e animali, anche ad uso complementare, purché sulla base delle evidenze scientifiche e nel rispetto delle norme deontologiche vigenti.
      8. I medici specialisti in fitoterapia possono pubblicizzare la loro attività ai sensi della normativa vigente in materia.
      9. Il medico, sotto la sua responsabilità professionale, può utilizzare a scopo preventivo e terapeutico piante medicinali, parti di piante medicinali e loro preparazioni, disponibili in specialità registrate o come preparazioni galeniche magistrali.